La stabile e lunga convivenza dell’ex coniuge non costituisce motivo di revoca delle condizioni di divorzio

La stabile e lunga convivenza dell’ex coniuge non costituisce motivo di revoca delle condizioni di divorzio
16 Novembre 2020: La stabile e lunga convivenza dell’ex coniuge non costituisce motivo di revoca delle condizioni di divorzio 16 Novembre 2020

Con l’ordinanza n. 18528, depositata in data 7 settembre 2020, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di revisione delle condizioni di divorzio ed ha avuto modo di chiarire che l’attribuzione dell’assegno divorzile può essere rimessa in discussione solo a fronte di circostanze di fatto nuove e sopravvenute alla sentenza di divorzio.

IL CASO.  Col proprio ricorso, Tizio chiedeva la revisione delle condizioni di divorzio nei confronti della ex coniuge Caia, deducendo fatti sopravvenuti tali da legittimare la modifica delle precedenti statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, in quanto revocava l’assegno di mantenimento a carico del figlio (perché autonomo economicamente), l’assegnazione della casa familiare alla madre (perché non più convivente con il figlio), mentre rigettava la domanda di revoca dell’assegno divorzile. Il Tribunale, infatti, riteneva che non fossero sopravvenute circostanze tali da incidere sul giudicatosi formatosi.

Tizio proponeva, quindi, reclamo avanti la Corte d’appello, la quale però lo respingeva, rilevando come l’unico motivo addotto da Tizio, quale elemento nuovo idoneo a modificare la situazione preesistente, fosse la convivenza della ex moglie con altro uomo. Poiché tale relazione era conosciuta già prima della sentenza di divorzio, essa non poteva ritenersi idonea a configurare quell’elemento di novità che è richiesto per la revisione delle condizioni di divorzio. 

Avverso il decreto della Corte d’appello Tizio ricorreva avanti la Suprema Corte, lamentando l’erronea valutazione della Corte per non aver ritenuto la convivenza della ex moglie quale fatto nuovo e sopravvenuto, essendo essa intervenuta nel 2012, mentre precedentemente vi era stata solo una frequentazione con il nuovo compagno.
Ancora lamentava il fatto che la Corte avesse omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio: ossia quello per cui la convivenza stabile della ex moglie con il nuovo compagno fosse idonea a far venir meno il diritto all’assegno divorzile.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso proposti da Tizio, confermando, quindi, la decisione della Corte d’appello la che, come detto, aveva riconosciuto come la stabile e duratura convivenza dell’ex moglie fosse una circostanza già nota a Tizio, proprio perché dedotta da quest’ultimo nel proprio ricorso e, quindi, non fosse idonea a provocare una modifica delle condizioni di divorzio.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, se i fatti addotti per ottenere la revisione delle condizioni di divorzio sono ignorati dalla parte interessata a farli valere, questo non li rende di per sé sopravvenuti, una volta che la parte stessa ne abbia la conoscenza, seppure in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio.

Tal assunto trova, peraltro, conferma in un principio ormai consolidato in numerose pronunce della Corte, secondo il quale “le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus” rimanendo cioè suscettibili di modifica (..) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (..) ne consegue che l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza, ancorchè ignorati da una parte”.

In sostanza, quindi, proprio per la particolare natura delle sentenze di divorzio, la Corte ha affermato queste rimangono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”.

La Corte ha quindi respinto il ricorso confermando, il diritto della donna a conservare l’assegno divorzile, non avendo rappresentato la sua convivenza un elemento nuovo idoneo a provocare una modifica delle condizioni di divorzio.

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